Chiarimento n. 42 del 29 ottobre 2020 relativo alle Ordinanze n. 82/2020 e n. 84/2020
Con riferimento alle Ordinanze n. 82 del 20 ottobre 2020(Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Limiti alla mobilità sul territorio regionale
Disposizioni concernenti "Zone Rosse"
Si precisa quanto segue:
1.Le attività sospese, di cui al punto 4. lett d) dell’ordinanza n. 82/2020 e punto 1. lett d) dell’ordinanza n. 84/2020, sono esclusivamente “le attività commerciali
2.Agli operatori e agli addetti delle , ivi comprese le attività di ristorazione (bar, ristoranti, pasticcerie, pub, e simili), salvo che in modalità di consegna a domicilio, fatta eccezione per soli i servizi alla persona ed attività connesse all’approvvigionamento di beni e servizi di prima necessità come a suo tempo individuate dagli allegati 1 e 2 del DPCM 10 aprile 2020”.
Gli operatori e gli addetti a tali attività (con esclusione delle attività di cui agli allegati 1 e 2 al DPCM 10 aprile 2020 citato) non possono allontanarsi dal centro urbano di appartenenza per prestare attività lavorativa.
Attività produttive nonché agli esercenti libere professioni non è vietato il transito, da e verso le zone oggetto delle prescrizioni, purché nei limiti strettamente necessari all’esercizio di attività volte ad assicurare la continuità della filiera produttiva ovvero, nel caso di attività professionali, per adempimenti e/o scadenze urgenti ed indifferibili.