Quando il matrimonio è in crisi e si vogliono tutelare gli interessi propri e dei figli, un legale può essere un aiuto prezioso per conoscere i propri diritti e per suggerire le soluzioni e le procedure più adatte al caso. Durante la fase di separazione e di divorzio, l'aiuto di un legale è indispensabile
per tutelare i propri interessi, sia quelli patrimoniali (assegno di mantenimento o alimenti) che gli interessi legati all'affidamento dei figli minori e della casa coniugale.
Separazione
La separazione personale dei coniugi non determina la fine del matrimonio, tuttavia con essa gli effetti del vincolo matrimoniale vengono attenuati. La separazione personale dei coniugi, infatti, produce effetti sui rapporti sia patrimoniali che personali tra i coniugi. Tra gli effetti patrimoniali della separazione si possono indicare la cessazione della comunione legale dei beni, la possibile attribuzione di un assegno di mantenimento a favore del coniuge più debole, il dovere di contribuire al mantenimento della prole, ecc. .
Per quanto riguarda gli effetti sui rapporti personali dei coniugi, la separazione legale sospende l’obbligo di coabitazione, di fedeltà e di collaborazione tra i coniugi.
La legge prevede due modi per giungere alla separazione personale tra i coniugi: la separazione consensuale e la separazione giudiziale.
Divorzio
A differenza della separazione, il divorzio pone fine al matrimonio ed allo status di coniuge, che riacquista lo stato libero e può passare - se lo desidera - a nuove nozze.
I casi di scioglimento del matrimonio (se contratto con rito civile) o di cessazione degli effetti civili del matrimonio (se matrimonio concordatario) sono tassativamente elencati nell’art. 3 della legge 898/1970 e riguardano per lo più casi di rilevanti condanne penali a carico di uno dei coniugi, ovvero condanne per delitti contro l’altro coniuge o i figli; il caso in cui uno dei coniugi, cittadino straniero, ha ottenuto all'estero l'annullamento o lo scioglimento del matrimonio o ha contratto all'estero nuovo matrimonio; il caso in cui il matrimonio non sia stato consumato ovvero sia passata in giudicato sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso di uno dei coniugi. La causa di divorzio più comune rimane comunque la separazione personale dei coniugi protratta per almeno tre anni dall’avvenuta comparizione dei coniugi avanti al Presedente del Tribunale. Come per la separazione, il divorzio può essere congiunto o giudiziale. Il divorzio è congiunto quando vi è accordo sulle condizioni di divorzio e i coniugi presentano insieme il ricorso di divorzio; Il divorzio è giudiziale quando non vi è accordo sulla richiesta o sulle condizioni di divorzio ed il ricorso viene presentato da uno solo dei coniugi. La sentenza di dichiarazione di divorzio comporta vari effetti di natura patrimoniale e personale. Tra gli effetti di natura personale ricordiamo il venir meno dei diritti e degli obblighi derivanti dal matrimonio, la riacquisizione dello status libero, per la donna la perdita del cognome del marito aggiunto al proprio. Tra gli effetti di natura patrimoniale vi è lo scioglimento della comunione legale (ove questo non fosse già intervenuto per effetto della separazione), la cessazione della comunione convenzionale, lo scioglimento del fondo patrimoniale, l’esclusione dall’impresa famigliare.
Assistenza del difensore
A partire dal 1° gennaio 2006 (data di entrata in vigore delle modifiche apportate dal D.L. 14.03.2005 n. 35 convertito nella Legge 14.05.2005 n. 80, tra cui la disciplina in materia di diritto di famiglia di cui all’art. 707 C.P.C., l’assistenza di un legale è diventata obbligatoria anche per presentare le domande di separazione consensuale. Pertanto, a partire da tale data, i coniugi non potranno più presentare personalmente le domande di separazione consensuale ma, come per i casi di separazione giudiziale, è diventata obbligatoria l’assistenza di un difensore. Tale disciplina, e quindi anche la necessità di avvalersi dell’ausilio di un legale, trova applicazione anche per i casi di divorzio. Il ricorso per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio dovrà essere presentato e seguito da un legale, sebbene residuino alcuni Tribunali che ammettono la presentazione del ricorso di divorzio congiunto da parte dei coniugi personalmente.