OGGETTO: NOTA IN RIFERIMENTO AGLI SPOSTAMENTI DALLA ZONA ROSSA DI MARCIANISE PER GLI AVVOCATI.
Preg.mi Signori, Spett.li Uffici,
in riferimento all’ordinanza n. 84 emessa dal Presidente della Regione Campania che ha istituito nel Comune di Marcianise la ZONA ROSSA, in vigore dal 25.10.2020 fino al 04.11.2020, stante l’emergenza epidemiologica da COVID-19, si evidenzia che, per quanto già chiarito dal Vice Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale della Campania Avv. Almerina Bove con circolare inoltrata al consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli Nord in riscontro alla specifica richiesta di autorizzazione agli spostamenti degli avvocati da e per il comune di Arzano per patrocinare la cause nei diversi uffici giudiziari, è consentito agli avvocati, per quanto nei limiti strettamente necessari all’attività forense, l’allontanamento dal territorio comunale nonostante la messa in quarantena, atteso che le prestazioni legali, in quanto incidono sulle funzionalità dei servizi pubblici essenziali connessi alla somministrazione della giustizia sono da ritenersi equiparate alle relative prestazioni indispensabili, come chiarito anche dalla giurisprudenza costituzionale.
Va da sé che tale risoluzione atteneva anche agli spostamenti degli avvocati della successiva zona rossa istituita nel comune di Marcianise. Con nota inoltrata in data 26.10.2020 al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Santa Maria Capua Vetere, il Vice Capo di Gabinetto ha infatti confermato quanto comunicato anche al consiglio dell’Ordine di Napoli Nord in merito alla funzionalità delle attività forensi rispetto al servizio pubblico essenziale della giustizia e dunque alla possibilità degli avvocati di allontanarsi dal territorio comunale per l’esercizio dell’attività forense.
3 di 4
Nonostante tale circolare della Giunta Regionale, che ha espressamente autorizzato gli avvocati all’esercizio delle proprie funzioni equiparandole ai servizi essenziali, in data 26.10.2020, l’Avv. Marco Scagliola, del Foro di Santa Maria Capua Vetere, di rientro dallo studio dello scrivente avvocato in Santa Maria Capua Vetere, presso il quale esercita la professione quale collaboratore di studio ed ove si era recato a predisporre atti difensivi di imminenti scadenze nonché a prelevare ulteriori atti e fascicoli per l’udienza che si sarebbe tenuta in data odierna presso il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, nonché per il deposito, sempre presso il predetto Ufficio Giudiziario di atto di opposizione alla richiesta di archiviazione in scadenza prima del termine di conclusione della quarantena di detto Comune, alle ore 20.50 veniva fermato dal posto di blocco della Guardia di Finanza all’accesso del territorio Comunale di Marcianise, dove Egli vive con la propria famiglia, e multato per allontanamento ingiustificato dalla zona rossa. A nulle sono valse le più che esaustive giustificazioni fornite dal professionista che, benché non tenuto, esibiva gli atti ed i documenti attestanti l’esercizio dell’attività forense, come del pari venivano ritenuto insufficiente a giustificare l’allontanamento il richiamo alla nota del Vice Capo di Gabinetto, riportata anche nell’autocertificazione sottoscritta dal legale.
Atteso quanto sopra,
- richiamato il principio (sentenza della della Corte Costituzionale n. 120 del 1972) che le prestazioni dell’avvocato (procuratore legale) sono dall’ordinamento considerate servizio di pubblica necessità e costituiscono, normalmente, strumento necessario per l’esercizio dell’inviolabile diritto di difesa garantito dall’art. 24 della Costituzione;
- richiamata la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo che, in conformità all’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, colloca l’Avvocato in posizione centrale nell’esercizio della funzione giurisdizionale (civile, penale, etc.), in quanto assicura, in posizione di indipendenza dai pubblici poteri, l’effettività del diritto di difesa della persona privata e l’interesse alla corretta amministrazione della giustizia. Afferma inoltre la Corte EDU che la professione legale assolve la “funzione cruciale" in una società democratica al fine di garantire il rispetto dei diritti fondamentali, lostato di diritto e la sicurezza nell’applicazione della legge.
4 di 4
- acclarato che L’ordinanza n. 84 della Regione Campania non ha sospeso, ne poteva sospendere i termini processuali che l’avvocato è obbligato a rispettare nell’esercizio del ministero difensivo;
- rilevate la note di opportuno chiarimento del Vice Capo di Gabinetto della Giunta Regionale della Campania.
Con ampia riserva di far valere i diritti del collega inopportunamente ed illegittimamente sanzionato nello svolgimento delle irrinunciabili funzioni Forensi costituzionalmente garantite,
SI INVITANO
gli uffici in intestazione a voler procedere a fornire i necessari chiarimenti allo scrivente ed agli organi deputati al controllo, autorizzando definitivamente gli avvocati ora di Marcianise ed in ogni caso, in futuro, da ogni territorio che fosse dichiarato “zona rossa” a circolare per l’esercizio dell’attività forense.
Santa Maria Capua Vetere, 27.10.2020
Avv. Angelo Cocozza
Allegato: Zona Rossa Marcianise Avvocato Funzione sociale Costituzione