Svolta delle Sezioni Unite in tema di assegno divorzile con la sentenza 32198/21: il diritto non si estingue automaticamente se si instaura una nuova convivenza.
Stabiliscono Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione che l'instaurazione di una nuova convivenza non è un motivo sufficiente a giustificare l'estinzione automatica del diritto a ricevere l'assegno divorzile, ma comporta solo una rimodulazione della somma da riconoscere all'ex coniuge.
Il provvedimento opera una decisiva distinzione tra componente assistenziale e componente compensativa dell'assegno.
Se la prima è destinata a venire meno quando il coniuge inizi una nuova relazione stabile, la seconda mantiene la sua ragion d'essere, perché si riferisce a quanto accaduto in precedenza, in costanza di matrimonio.
La componente assistenziale dell'assegno di divorzio ha la funzione di fornire un sostegno al coniuge economicamente più debole.
In presenza di una nuova famiglia di fatto, però, tale esigenza viene meno, in virtù del c.d. principio di autoresponsabilità.
In altre parole, se la relazione con il nuovo convivente viene ritenuta stabile (ad esempio per la presenza di figli o per la contribuzione economica comune nella quotidianità), viene meno l'esigenza di assistenza economica da parte dell'ex coniuge.
Diversa è la ratio della componente compensativa dell'assegno divorzile. Questa, anziché riferirsi alle esigenze future, fa riferimento a circostanze già maturate nel passato, per valorizzare quanto fatto dall'ex coniuge in costanza di matrimonio.
Infatti, tale componente è parametrata a criteri quali l'apporto fornito dall'ex al ménage quotidiano, nonché alle occasioni lavorative a cui questi ha rinunciato per le esigenze della famiglia. Inoltre, l'entità della componente compensativa dell'assegno divorzile dipende anche dalla durata che ha avuto il matrimonio.