La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge.
La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.
Questo art. della Costituzione italiana va analizzato dividendolo nei due comma, che hanno un unico fine: tutelare la salute del cittadino quale diritto inalienabile.
Altresì è fondamentale soffermarsi sul concetto di salute, secondo l’OMS la salute è: “uno stato di benessere fisico, mentale, sociale e non consiste soltanto nell’assenza di malattie o infermità”.
Partendo da tali precisazioni è possibile procedere afefrmando che:
Nel primo comma si riconosce e tutela la salute evidenziandone due aspetti: diritto dell’individuo e interesse della collettività. E’ diritto del cittadino, senza distinzioni sociali, giuridiche ed economiche, accedere al sistema sanitario nazionale ma allo stesso tempo è interesse sociale che vi sia tale possibilità.
Per comprendere al meglio, facciamo un esempio: un soggetto affetto da malattia infettiva, grazie all’art. 32, gode del diritto alla cura nel suo personale interesse e del dovere alla cura nell’interesse della società.
Oggi lo Stato garantisce cure gratuite agli indigenti, ma si è giunti a tale punto solo nel 1978 con l’istituzione del SSN, ossia l’insieme delle attività sanitarie la cui fruibilità è garantita gratuitamente o dietro il pagamento di una compartecipazione alla spesa (il cosiddetto “ticket”). L’accesso illimitato alle cure non fu subito facile ed infatti furono inevitabili collegamenti tra politica sanitaria e finanziaria al fine di superare periodi di crisi.
Nel secondo comma l’attenzione si sposta verso la volontà del malato. Il medico ha l’obbligo di informare il malato circa abitudini errate e fornire spiegazioni esaurienti in merito alla condizione di salute, tuttavia se il paziente dopo aver appreso la propria situazione ed essere stato informato circa i mezzi tramite i quali è possibile migliorarla deciderà di revocare il consenso, il medico sarà costretto a rispettare la sua volontà. Occorre però una precisazione: la revoca deve ritenersi valida soltanto se il paziente risulta capace di intendere e di volere e abbia superato la maggiore età (diciotto anni).