Pronunciando sul gravame proposto da L.G. avverso l’ordinanza ex art.702 bis c.p.c. del Tribunale Civile di S. Maria Capua Vetere e accogliendo la tesi prospettata dall’estensore della presente nota (in qualità di difensore del ricorrente, con il determinante contributo dell’Avv. Marco Scagliola), la Corte di Appello di Napoli, con un’ innovativa pronuncia (Sentenza n.2522 dell’8 luglio 2020 – Pres. Massimo Sensale – Rel. Silvana Sica) ha dichiarato sussistere pieno valore probatorio negli elementi addotti dalla parte ricorrente, aventi carattere di comune notorio da cui ricavare parametri da valutare equitativamente al fine di quantificare i presumibili esborsi per il mantenimento di un figlio sul presupposto delle sue molteplici esigenze in un determinato arco temporale ed in relazione ad un delineato contesto socio-economico.
In sede di gravame, l’appellante aveva opportunamente richiamato il provvedimento con cui il Tribunale aveva posto a carico dell’altro genitore - ex art. 316 bis c.c. - un assegno di mantenimento successivamente alla sentenza del Tribunale dei Minori di accertamento giudiziale della paternità: circostanza questa che - osservava il Giudice di II°, condividendo la tesi di parte ricorrente - mentre, offriva un parametro per calcolare il mantenimento versato dalla signora L.G. per gli anni pregressi, dimostrava, altresì, che l’appellato B.R., pur avendo riscontrato gli esiti dell’accertamento giudiziale di paternità (che avrebbe ragionevolmente potuto evitare attraverso un comportamento collaborativo), era rimasto assente al punto da subire ulteriore giudizio per fissazione di assegno di mantenimento in favore del figlio ex art. 316 bis c.c. La Corte D’Appello di Napoli ha , così, statuito che il regresso del genitore che ha assunto l’onere esclusivo del mantenimento del figlio anche per la parte incombente all’altro, può attuarsi nei confronti di quest’ultimo per la corrispondente quota, sulla base delle regole dettate dagli artt. 316 bis e 261 c.c., da interpretarsi alla luce del regime delle obbligazioni solidali stabilito dall’art. 1299 c.c.
E’ significativo evidenziare come, vertendosi in tema di obbligazione diretta ad indennizzare il genitore per gli esborsi sostenuti da solo, per la determinazione della somma dovuta può essere utilizzato il criterio equitativo, in base al principio generale, desumibile da varie norme, quali, a titolo esemplificativo, l’art. 379, comma 2 cod, civ. e agli artt. 2054 e 2047 cod. civ., trattandosi di criterio di valutazione del pregiudizio applicabile non solo in ipotesi di responsabilità extracontrattuale, ma anche con riguardo ad indennizzi o indennità previste in genere dalla legge (Corte Appello Napoli Sentenza n. 2522/2020 dell’8.7.2020).
Con la sentenza in commento, la Corte di Appello di Napoli ha chiaramente delineato i corollari cui attenersi per attuare il regresso nei confronti del genitore che si sia sottratto alle obbligazioni nei confronti della prole come contemplate nella disciplina codicistica (artt. 361 bis e 261c.c.) ed ha opportunamente affrontato il problema della quantificazione degli esborsi in mancanza di specifiche allegazioni processuali con riferimento alla oggettiva difficoltà di documentare una pluralità di spese in un esteso lasso temporale, facendo riferimento alla comune esperienza e alle presunzioni con riferimento alle molteplici esigenze di un figlio nel periodo considerato in relazione al contesto socio-economico delle parti: le spese sostenute in concreto o presumibilmente affrontate, potranno, quindi, essere quantificate attraverso la valutazione dei singoli fatti noti, da considerarsi non solo analiticamente, ma anche nella loro convergenza globale, in un giudizio di sintesi (Cass 10527/2014).
Secondo la Corte, dunque, pur non potendosi considerare in via automatica quale parametro di riferimento l’importo dell’assegno mensile fissato per il mantenimento ai sensi dell’art. 316 bis c. c., tale importo va adattato alle esigenze del minore notoriamente legate all’infanzia tenendo presente che la domanda attiene alla definizione dei rapporti pregressi tra condebitori solidali, quali genitori tenuti, ex artt. 261 e 140 c.c., al mantenimento del figlio da entrambi riconosciuto. Ed invero la Corte afferma “..
Nell’ipotesi in cui il figlio sia stato riconosciuto da da uno solo dei genitori, il quale abbia assunto l’onere esclusivo della crescita anche per la parte dell’altro, egli ha diritto di regresso nei confronti di quest’ultimo per la corrispondente quota, sulla base delle regole dettate dagli artt. 316 bis e 261 cc, da interpretarsi alla luce del regime delle obbligazioni solidali stabilito nell’art. 1299 c.c. (ex plurimis, Cass. 16657/2014; Cass.5652/2012; Cass. 22506/2010).
Trattasi, in particolare, di obbligazione diretta ad indennizzare il genitore per gli esborsi sostenuti da solo e per la determinazione della somma dovuta può essere utilizzata l’equità, in quanto rappresenta principio generale, desumibile da varie norme, quali, a titolo esemplificativo, l’art. 379, comma due, cod, civ. e gli artt. 2054 e 2047 cod. civ., che la stessa costituisca criterio di valutazione del pregiudizio non solo in ipotesi di responsabilità extracontrattuale ma anche con riguardo ad indennizzi o indennità previste in genere dalla legge (Corte Appello Napoli Sentenza n. 2522/2020 dell’8.7.2020, Cass. 11351/2004. Nella stessa sentenza viene ribadito un altro fondamentale principio, ovvero, che la prescrizione del diritto al mantenimento della prole, così come quella del genitore al rimborso delle spese affrontate, non opera dalla nascita,
bensì dal riconoscimento effettuato dall’obbligato ovvero dalla dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, laddove :“….Costituisce principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità che l’obbligo dei genitori di mantenere i figli sussiste per il fatto di averli generati, ai sensi dell’art. 30 Cost. e degli art. 147 e 315 bis c.c. , e non necessita di richiesta, in quanto il relativo diritto della prole ad essere mantenuta, Istruita ed educata sorge fin dalla nascita. Discende da tali considerazioni che il genitore che non provvede al riconoscimento ovvero, come avvenuto nella specie, obbliga l’altro, in rappresentanza del figlio, a chiederne la dichiarazione giudiziale, non può allegare a proprio vantaggio il ritardo medesimo. Pertanto, la prescrizione del diritto del diritto al mantenimento della prole così come quella del genitore al rimborso delle spese affrontate, non opera dalla nascita, bensì dal riconoscimento effettuato dall’obbligato ovvero dalla dichiarazione giudiziale di paternità o maternità ( Corte Appello Napoli Sentenza n. 2522/2020 dell’8.7.2020 ex plurimis, Cass,9059/2017; Cass 7986/2014; Cass. 5652/2012)..”.
La profonda disamina dei motivi di gravame della Corte D’Appello di Napoli nella richiamata ha investito autorevolmente la sollevata tematica del danno endofamiliare. Ha evidenziato la Corte di Appello di Napoli, che “nell’ art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, fonte integratrice dello statuto dei diritti fondamentali di rango costituzionale delle persone, è specificamente contenuto, al comma 3, il diritto per il bambino alla protezione e alle cure necessarie al suo benessere nonché quello d’ intrattenere relazioni e contatti diretti con i propri genitori. La privazione di entrambi gli elementi fondanti il nucleo dei doveri di solidarietà del rapporto di filiazione costituisce una grave violazione dell’ obbligo costituzionale sopra delineato. La Corte di Cassazione ha, pertanto, affermato che si determina un automatismo tra procreazione e responsabilità genitoriale (ai sensi degli artt 147 e 148 cc) che costituisce il fondamento della responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare, nell’ ipotesi in cui alla procreazione non segua il riconoscimento e l’ assolvimento degli obblighi conseguenti alla condizione di genitore (Cass. 26205/2013). Il disinteresse mostrato dal padre nei confronti del figlio per lunghi anni, non trova sanzione solo nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, potendo integrare gli estremi dell’illecito civile, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti, pertanto può dar luogo ad una autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell’ art. 2059 cc esercitabile anche nell’ ambito dell’ azione per la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità (Cass. 26205/2013). Il presupposto della responsabilità e del conseguente diritto del figlio al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali è individuato nella consapevolezza del concepimento, che non si identifica con la certezza assoluta derivante esclusivamente dalla prova ematologica ma si compone di una serie d’indizi (Cass. 5652/2012). Trattandosi di pregiudizio a beni immateriali, particolare rilievo assume la prova presuntiva, attraverso la quale, come sopra precisato, il giudice deduce dal fatto quello ignoto secondo un principio di probabilità. Applicando a tali fatti noti le comuni regole di esperienza dalle quali discende che l’assenza del padre non può che ingenerare profonda sofferenza nel figlio per la privazione dei beni fondamentali quali la cura e l’affetto genitoriale, deve ritenersi provato il lamentato danno non patrimoniale”.
Conclusivamente la Corte D’Appello di Napoli, riformando nella sua interezza l’ordinanza impugnata, recependo le critiche sollevate dalla difesa di parte ricorrente, ha ritenuto non necessaria la prova della certezza assoluta del concepimento (ai fini della configurabilità del danno endofamiliare) ma ai sensi dell’art.2729 cc ha valutato il susseguirsi delle azioni che ha dovuto esperire L.G. nell’ interesse anche del figlio. E’ apparso evidente che B. R. abbia abbandonato il figlio nato al di fuori del matrimonio e ciò a prescindere da quando sia venuto a conoscenza della sua esistenza (circostanza che comunque può essere temporalmente riferita alla data del deposito del ricorso per l’ accertamento giudiziale di paternità), poiché argomentando per presunzioni ex art. 2729 cc, appare ragionevole dedurre che chi non assume un comportamento da padre a seguito di un accertamento giudiziale, non lo avrebbe fatto nemmeno se informato nell’ immediatezza del concepimento. A tal’ uopo si rammenta che le presunzioni valgono a facilitare l’assolvimento dell’onere della prova da parte di chi ne è onerato, trasferendo sulla controparte l’onere della prova contraria (v. Cass., 12/6/2006, n. 13546). “La violazione dei doveri di mantenimento, istruzione ed educazione dell’appellato verso il figlio, a causa del disinteresse totale mostrato per lunghi anni nei confronti dello stesso, integra gli estremi dell’ illecito civile, cagionando la lesione di diritti costituzionalmente protetti, e dà luogo ad una autonoma azione dei danni tutti ai sensi dell’art. 2059 esercitabile anche nell’ambito dell’azione per dichiarazione giudiziale di paternità maternità..” (Cfr. sent. Corte Appello di Napoli n.2522/2020 dell’ 8.7.2020).
Aggiunge ancora la Corte d’ Appello che:” è un comportamento rilevatore di responsabilità genitoriale l’avere deprivato il minore della figura genitoriale paterna, che costituisce un fondamentale punto di riferimento soprattutto nella fase della crescita e idoneo ad integrare un fatto generatore di responsabilità aquiliana.
Riformando l’ordinanza impugnata la Corte ha altresì statuito che “la voce di pregiudizio de quo sfugge a precise quantificazioni in termine monetari, per cui si impone la liquidazione dei danni in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 cod. civ. In merito alla quantificazione in concreto del risarcimento, in caso di danno endofamiliare da privazione del rapporto genitoriale, può essere applicata la voce della perdita genitoriale, prevista dalle tabelle giurisprudenziali adottate dall’ Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano….Trattandosi, però, di danno calcolato in relazione al decesso del genitore, nell’ipotesi di privazione genitoriale, per abbandono morale, l’ importo base deve essere adeguatamente rideterminato…” Nel caso di specie la Corte di Appello ha calcolato il danno endofamiliare facendo riferimento al periodo intercorso dalla presentazione del ricorso dinanzi il Tribunale dei Minorenni alla pubblicazione della sentenza e quindi, rispetto ad un periodo di nove anni, l’importo base contemplato dalle tabelle adottate dall’Osservatorio sulla Giustizia Civile di
Milano è stato rideterminato nella misura di 1/9.
di Angelo Cocozza